Parliamo del colpo di frusta.
Sono i casi classificati come “meno gravi”, ovvero quelli che comportano lesioni a carico delle strutture muscolari e legamentose, ad essere finite nel mirino della Legge n. 27/2012 emanata dal governo Monti, con l’introduzione di due nuove norme che incidono sulla risarcibilità delle lesioni lievi: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” (comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
Altro paletto: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione” (3-quater).
Farsi risarcire oggi è diventato leggermente più complicato, ma non impossibile.
Occorre prima di tutto chiederlo il risarcimento. Molte persone perdono la chance di farsi risarcire perché pensano che non sia più praticabile la richiesta di indennizzo. Ma non è così.
In sintesi, questo è il vademecum del risarcimento in caso di colpo di frusta da incidente stradale.
• Farsi portare in ambuIanza al Pronto Soccorso (o recarsi dal proprio medico di base o specialista ma preferibile il pronto soccorso).
• (non necessario)In caso di colpo di frusta anche lieve, compilare entro 3 giorni la richiesta di risarcimento del danno da inviare alla propria compagnia di assicurazione. ( è importante farli ma non allegarli prima della visita medico legale con il ml della compagnia di assicurazione) Occorre allegare gli esami diagnostici, le lastre, le radiografie, le ricevute fiscali delle visite e ogni relativa spesa sostenuta per la riabilitazione.
Quindi, in presenza di accertamenti clinici strumentali il risarcimento del danno da colpo di frusta sarà erogato.
Alcune lesioni di lieve entità non sono suscettibili di accertamento strumentale ma certamente con l’esame obiettivo svolto dal medico e secondo la recente cassazione sono risarcibili. Basti pensare a una donna incinta che non puo fare rx alla cervicale per la sicurezza del feto.
Fermo restando l’onere della prova a carico del danneggiato, la risarcibilità delle invalidità micropermanti dette genericamente anche colpo di frusta DOVRANNO ESSERE RISARCITE!
L’abbattimento del muro costruito dalla Legge n. 27/2012 in termini di “accertamento strumentale”, è avvenuto con la sentenza n. 18.773 del 2016, emanata dalla Corte di Cassazione. Riportiamo l’estratto relativo alle menomazioni minori, ovvero il colpo di frusta con successiva distorsione cervicale:
“Il C.T.U. non può limitarsi, a fronte di simile patologia, a dichiararla accertata sulla base del dato puro e semplice (e in sostanza non verificabile) del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca”. In tali casi il C.T.U. “con ogni probabilità” ricorrerà all’ accertamento clinico strumentale, fermo restando il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’ esperienza clinica della specialista” (….). “L’ accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’ integrità psico fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico legali; tuttavia l’ accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’ unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.”.
E’ definitivamente riaperta la strada verso il diritto inviolabile del risarcimento, anche nel caso di un colpo di frusta “minore”!
E’ possibile consultare integralmente la sentenza 19 gennaio 2018, n. 1272 della Corte di cassazione/ Sezione III civile, attraverso questo link: